Il contratto di somministrazione (o di lavoro somministrato) è una tipologia di rapporto di lavoro sempre più utilizzato da grandi aziende multinazionali e PMI perché, grazie alla sua caratteristica flessibilità e immediatezza, risponde al meglio a diverse esigenze aziendali.

Cos’è un contratto di somministrazione

Il lavoro in somministrazione è un tipo di contratto introdotto nell’ordinamento italiano nel 2003 a sostituzione del lavoro interinale, una soluzione che prevedeva un impiego esclusivamente “a tempo determinato”. Con il contratto di somministrazione, invece, è possibile stabilire un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (in questo caso si parla di staff leasing).

Il contratto di somministrazione prevede un rapporto lavorativo triangolare che coinvolge:
– l ’azienda che ha necessità di inserire una o più nuove risorse, detta “utilizzatore”
– l’agenzia per il lavoro autorizzata, detta “somministratore”, che ricerca e propone i profili che rispondono alle esigenze dell’utilizzatore
– i lavoratori somministrati, gestiti dal punto di vista amministrativo e contrattuale dall’agenzia per il lavoro, che ne è anche datore di lavoro

La forma scritta del contratto di somministrazione è richiesta obbligatoriamente, pena la nullità del contratto stesso: i lavoratori sarebbero considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Come funziona il contratto di somministrazione

Prima di tutto si stipula un contratto commerciale di somministrazione tra somministratore (agenzia) e utilizzatore (l’azienda), per la fornitura del servizio. A questo punto l’agenzia comincerà ad attivarsi per la ricerca dei profili richiesti.

Per esempio, le aziende che si affidano ai servizi di somministrazione di Labor SpA ricevono in brevissimo tempo una proposta che comprende diversi candidati, facendo risparmiare tempo prezioso a chi dovrebbe occuparsi di ricerca e selezione del personale. Le agenzie per il lavoro sono specializzate in recruitment, quindi i profili proposti all’azienda vengono sempre revisionati con cura, a partire dal curriculum, fino alle referenze, tenendo ben presente che i candidati devono possedere il maggior numero di competenze necessarie a ricoprire la posizione lavorativa aperta. A questo punto l’agenzia propone la selezione di candidati all’azienda utilizzatrice, che di solito desidera sottoporre a colloquio le risorse. Dal momento in cui l’azienda sceglie il candidato più adatto, l’attivazione del contratto è molto rapida e la collaborazione può iniziare.

L’agenzia per il lavoro si occupa dell’assunzione e dell’inserimento della nuova risorsa dal punto di vista amministrativo, ma le risorse umane dell’azienda utilizzatrice hanno piena libertà per quanto riguarda la scelta del candidato e la sua gestione operativa per tutta la durata del contratto di somministrazione. È importante chiarire anche che il contratto di somministrazione offre al lavoratore gli stessi diritti e tutele garantite dagli altri contratti lavorativi (es. stesso trattamento economico a parità di mansioni, limite di 40 ore lavorative alla settimana, periodi di riposo, ferie e festività stabilite da Ccnl, Tfr…).

Descrizione dei diritti e doveri delle diverse parti durante il periodo di somministrazione

Il lavoratore in somministrazione gode dello stesso trattamento economico e degli stessi diritti e tutele che spettano, a parità di mansioni, ai dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici:
– come per i dipendenti diretti, 40 è il limite massimo di ore lavorate in una settimana. Oltre le 40 ore si tratta di lavoro straordinario, ma non è possibile superare in media più di 48 ore a settimana, straordinari compresi;
– ogni 7 giorni il lavoratore in somministrazione ha diritto ad un minimo di 24 ore di riposo;
– i diritti a tutela della maternità e paternità sono garantiti per i lavoratori in somministrazione, proprio come per i dipendenti diretti;
– anche le ferie e festività sono le medesime previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl).
Se il rapporto lavorativo dovesse venire interrotto, anche i lavoratori somministrati possono richiedere il sussidio di disoccupazione, se in possesso dei requisiti necessari.

Per quanto riguarda i contratti con l’agenzia interinale, essi prevedono il dovere a carico dell’agenzia di:

– occuparsi dell’assunzione e della gestione amministrativa del nuovo lavoratore, assicurandosi di adempiere a compiti come erogare lo stipendio entro i termini concordati;

– versare i contributi e gestire le pratiche di malattia o infortunio.

L’azienda utilizzatrice, invece, è tenuta a:
– gestire l’inserimento della nuova risorsa nell’organico aziendale;
– gestire la nuova risorsa negli aspetti operativi del lavoro per tutta la durata del contratto di somministrazione;
Se nel corso del contratto di somministrazione l’utilizzatore dovesse trovarsi nella situazione di assegnare al lavoratore somministrato incarichi di livello diverso da quelli prestabiliti, l’azienda è tenuta ad informare della variazione sia l’agenzia che ha assunto il lavoratore, sia il lavoratore stesso.

 

 

 

 

 

 

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Caratteristiche del contratto di somministrazione

Flessibilità
Quello di somministrazione è uno fra i contratti di lavoro più flessibili, e forse proprio per questo motivo è così diffuso. Non è raro che in azienda si verifichino picchi di lavoro temporanei: si pensi ad un magazzino, che può vedere il proprio lavoro triplicare a ridosso delle Feste, o ad una società che organizza eventi, a cui potrebbe servire da un giorno all’altro un cospicuo numero di steward. Può verificarsi all’improvviso la necessità di disporre delle competenze di uno specialista in un ambito che esula dal core business aziendale, oppure di assumere un lavoratore temporaneo che sostituisca una dipendente in maternità. In tutti i casi elencati, i contratti in somministrazione sono la scelta più indicata, sia perché è possibile rinnovarli fino a 6 volte per un periodo complessivo di 24 mesi, sia perché il contratto può essere concordato per un tempo limitato anche molto breve.

Burocrazia al minimo
Pratiche burocratiche di assunzione, versamento dei contributi previdenziali, gestione delle pratiche di malattia o infortunio: questi aspetti del rapporto lavorativo in somministrazione sono di competenza dell’agenzia per il lavoro. L’azienda utilizzatrice in tal modo può concentrarsi sulla gestione operativa del nuovo assunto e sulla sua integrazione nell’organico. L’agenzia per il lavoro si occupa anche di erogare lo stipendio al somministrato, lasciando all’azienda solo il pagamento della fee di agenzia al ricevimento della fattura.

Forza lavoro qualificata
Labor SpA ha come clienti aziende che appartengono a settori diversi, ed è in grado di proporre profili di lavoratori con competenze verticali anche molto specifiche. Inoltre, attraverso Forma.Temp, Labor SpA affianca i candidati attraverso corsi di formazione professionale continui, fondamentali sia per chi cerca lavoro e necessita di affinare le proprie competenze, sia per le aziende che potranno assumere personale pienamente qualificato nel proprio settore di interesse.

Temporaneità
Lavorare in somministrazione è la soluzione migliore per chi cerca un impiego temporaneo, ad esempio studenti che vogliono sfruttare l’estate per arricchire il proprio curriculum, oppure neolaureati che desiderano sperimentare in breve tempo più di una realtà lavorativa. Anche per le aziende, la temporaneità del contratto di somministrazione rappresenta uno fra gli aspetti più allettanti: è la formula contrattuale perfetta per sostituire una dipendente in maternità, per fare un esempio, o per far fronte ad un improvviso picco di lavoro. Il contratto di somministrazione può essere attivato molto velocemente, anche solo per una validità di qualche giorno, e può essere rinnovato fino a sei volte per lo stesso utilizzatore, per un massimo di 24 mesi.

Subordinazione
In un rapporto lavorativo in somministrazione è l’agenzia per il lavoro a ricoprire ufficialmente il ruolo del datore di lavoro. Tuttavia, il lavoratore in somministrazione risponde all’azienda utilizzatrice per tutto ciò che riguarda la sua attività lavorativa. L’agenzia per il lavoro, infatti, si occupa soltanto degli aspetti amministrativi dell’assunzione, fra cui l’erogazione dello stipendio, la gestione delle pratiche di malattia e il versamento dei contributi, mentre la gestione operativa del lavoratore resta all’azienda utilizzatrice.

Proroghe nel contratto di somministrazione

Come ci si comporta se il lavoratore somministrato sta svolgendo un ottimo lavoro e l’azienda vuole proseguire la collaborazione oltre la scadenza del contratto? In questo caso, le opzioni percorribili comprendono:
– il rinnovo del contratto di somministrazione (fino a 6 rinnovi possibili presso lo stesso utilizzatore, per un totale di 24 mesi)
– l’assunzione diretta dopo la somministrazione da parte dell’azienda
– il ricorso allo staff leasing, ovvero un contratto di somministrazione a tempo indeterminato stipulato con l’agenzia per il lavoro.

In quest’ultimo caso, è ancora una volta l’agenzia per il lavoro ad assumere il lavoratore, che viene inviato a lavorare nell’azienda cliente, percependo un’indennità mensile di disponibilità da parte dell’agenzia per i periodi in cui il somministrato dovesse restare senza occupazione.

Assunzione diretta dopo la somministrazione

Al termine di un contratto di somministrazione può accadere che l’azienda utilizzatrice decida di stabilire un rapporto di lavoro diretto con il lavoratore, senza l’intermediazione dell’agenzia per il lavoro. In tal caso, l’azienda può fare un’offerta di lavoro diretta al lavoratore, specificando tutte le condizioni contrattuali, che potrebbero essere analoghe o diverse rispetto al contratto precedentemente stipulato con l’Agenzia. Se il lavoratore accetta l’offerta, l’azienda prepara il contratto e tutta la documentazione che può essere necessario far firmare al nuovo assunto, in particolare relativa alle procedure amministrative che durante il periodo di somministrazione spettavano all’agenzia per il lavoro.

Il contratto di somministrazione è stato introdotto a sostituzione del lavoro interinale, con l’obiettivo di garantire al lavoratore maggiori tutele. Allo stesso tempo, rappresenta una tra le forme contrattuali più vantaggiose per le aziende utilizzatrici grazie ad alcune caratteristiche come massima flessibilità, burocrazia ridotta al minimo e risparmio di tempo nei processi di ricerca e selezione del personale. Per ogni altra informazione relativa al contratto di somministrazione, vi invitiamo a visitare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

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FAQ

Cos’è un contratto di somministrazione?

Il lavoro in somministrazione è un tipo di contratto introdotto in Italia nel 2003 per sostituire il lavoro interinale. Un’agenzia per il lavoro autorizzata assume un lavoratore perché presti servizio presso un’azienda terza che, una volta scelta la risorsa più adatta fra le proposte avanzate dall’agenzia, si occupa della gestione operativa del nuovo dipendente per la durata del contratto.

Quali sono le differenze tra un contratto di somministrazione e altri tipi di contratti di lavoro?

La prima e più evidente differenza fra un contratto di somministrazione e ogni altro contratto di lavoro è il tipico rapporto triangolare che lo contraddistingue: il lavoratore viene assunto e retribuito da un’agenzia per il lavoro, ma l’attività lavorativa viene svolta presso un’azienda terza, detta utilizzatore. Inoltre, in un contratto di lavoro somministrato è l’Agenzia, e non l’azienda, a farsi carico degli aspetti burocratici del nuovo assunto (come l’erogazione dello stipendio, ferie, permessi, malattie, TFR…). Un’altra importante differenza consiste nelle possibilità di rinnovo: un contratto in somministrazione può essere rinnovato fino a 6 volte per un totale di 24 mesi senza pause fra un rinnovo e l’altro, mentre un contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato fino a 4 volte, per un massimo di 24 mesi.

Chi sono le parti coinvolte in un contratto di somministrazione?

Il contratto di somministrazione coinvolge tre parti: l’utilizzatore (l’azienda che necessita di nuove risorse), il somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata a ricercare e proporre i profili adatti alle esigenze dell’utilizzatore) e il lavoratore somministrato (gestito amministrativamente e contrattualmente dall’agenzia per il lavoro, che funge anche da loro datore di lavoro).

Come funziona il processo di somministrazione?

Alle aziende che si affidano ai servizi di somministrazione vengono proposti diversi candidati idonei alla posizione aperta. Le agenzie per il lavoro, specializzate nel recruitment, revisionano attentamente i profili proposti, valutando che il curriculum risponda alle competenze necessarie per la posizione lavorativa. Successivamente, vengono proposti i candidati all’azienda utilizzatrice per i colloqui. Una volta scelto il candidato più idoneo, l’attivazione del contratto avviene velocemente, consentendo l’inizio della collaborazione.

Quali sono i diritti e doveri delle diverse parti durante il periodo di somministrazione?

All’agenzia per il lavoro spettano i doveri tipici del datore di lavoro, fra cui la gestione amministrativa del lavoratore e l’erogazione dello stipendio. L’azienda utilizzatrice ha il dovere di gestire l’inserimento della nuova risorsa nell’organico, oltre ad essere il responsabile della sua gestione operativa. Il lavoratore somministrato, invece, gode degli stessi diritti e tutele che spettano ai dipendenti diretti dell’azienda: a parità di mansioni svolte, il somministrato ha diritto allo stesso trattamento economico, allo stesso limite di 40 ore lavorative alla settimana, ai periodi di riposo, alle ferie e festività stabilite da Ccnl, al Tfr…

Quali sono le caratteristiche principali di un contratto di somministrazione?

La principale caratteristica di un contratto di somministrazione è costituita dal fatto che il lavoratore viene assunto e retribuito da un’agenzia per il lavoro, ma l’attività lavorativa viene svolta presso un’azienda terza, detta utilizzatore. Nel corso della prestazione lavorativa, i lavoratori somministrati hanno gli stessi doveri e le stesse tutele dei dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice. Si tratta di un contratto molto apprezzato per via della sua flessibilità, che permette di essere rinnovato fino a 6 volte, anche per periodi molto brevi.

È possibile prorogare un contratto di somministrazione? Quali sono i limiti e le regole per le proroghe?

È possibile rinnovare il contratto di somministrazione presso la stessa azienda utilizzatrice fino a 6 volte, per un totale di 24 mesi. La durata complessiva si estende a 48 mesi in caso di prestazioni lavorative presso diverse aziende utilizzatrici.

Come avviene l’assunzione diretta dopo la somministrazione?

Al termine di un contratto di somministrazione, l’azienda può offrire direttamente al lavoratore un contratto di lavoro senza l’intermediazione dell’agenzia per il lavoro. Se il lavoratore accetta, l’azienda prepara il nuovo contratto e tutta la documentazione necessaria, comprese le procedure amministrative che precedentemente erano gestite dall’agenzia.

Quali sono i vantaggi del contratto di somministrazione per le aziende utilizzatrici?

I contratti di somministrazione sono molto apprezzati dalle aziende per via della loro flessibilità: lo stesso contratto può essere rinnovato fino a 6 volte, per un periodo complessivo di 24 mesi, può essere concordato per un tempo limitato anche molto breve (ad esempio, solo per qualche giorno) ed essere attivato molto velocemente. Gli aspetti amministrativi e contabili che riguardano il nuovo assunto sono in carico all’agenzia per il lavoro, riducendo al minimo la burocrazia per le aziende utilizzatrici. Inoltre, grazie alla verticalità che caratterizza le agenzie per il lavoro, le aziende possono essere messe in contatto con forza lavoro qualificata in settori anche molto diversi, nel più breve tempo possibile.