Obbligo di assunzione disabili: cosa prevede la Legge 68/99
La Legge 68/99, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso strumenti di collocamento mirato.
Tale legge stabilisce il numero di persone con disabilità o categorie protette che un’azienda pubblica o privata deve assumere, in base alla dimensione dell’organico:
- fino a 14 dipendenti: nessun obbligo di assunzione;
- 15 – 35 dipendenti: obbligo di assunzione di 1 lavoratore disabile;
- 36 – 50 dipendenti: obbligo di assunzione di 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti: obbligo di assunzione di lavoratori disabili pari al 7% del totale dei dipendenti.
Nelle categorie protette (art. 18, Legge 68/99) rientrano:
- orfani, coniuge superstite e figli di vittime del lavoro, del servizio, della guerra o del terrorismo;
- coniugi e figli di grandi invalidi, riconosciuti dallo Stato;
- profughi rimpatriati, con documentazione prefettizia;
- vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, oppure loro familiari.
La quota di riserva è la percentuale obbligatoria di posti di lavoro che le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare a questi lavoratori, al fine di garantire pari opportunità.
Sono previste alcune esclusioni dalla legge per il settore della sicurezza, della vigilanza e del trasporto privato. Inoltre, è possibile richiedere l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione nel caso in cui le attività produttive rispecchino almeno uno dei requisiti:
- faticosità della prestazione lavorativa;
- pericolosità connaturata al tipo di attività;
- particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Cos’è l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione
L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di disabili è un’autorizzazione previsto dalla Legge 68/99 che consente ai datori di lavoro (privati ed enti pubblici economici) di non assumere l’intera quota prevista di lavoratori con disabilità, a causa di “speciali condizioni” della propria attività.
In cambio, l’azienda dovrà versare un contributo esonerativo, pari a 39,21 euro, per ogni lavoratore non assunto, per un massimo di 12 mesi (rinnovabili). Tale contributo viene versato al Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.
L’esonero è ammesso soltanto quando sussistono delle condizioni lavorative che rendono impossibile l’inserimento di personale con disabilità, come attività molto faticose, rischiose per la salute o con particolari modalità operative.
È importante distinguere la condizione di obbligo di assunzione di categorie protette tra:
- Esonero: l’obbligo di assumere persone con disabilità viene ridotto, perché l’azienda dimostra di non poterlo rispettare del tutto ed è previsto in cambio un contributo esonerativo.
- Sospensione: l’obbligo viene temporaneamente sospeso nei periodi di crisi aziendale (CIGS, mobilità, solidarietà).
- Compensazione territoriale: l’obbligo resta invariato, ma l’azienda può coprire la quota spostando le assunzioni tra le diverse sedi.
Requisiti per richiedere l’esonero parziale disabili
Possono richiedere l’esonero le aziende che:
- Svolgono attività pericolose, faticose o con modalità particolari;
- Appartengono a settori con soglia INAIL ≥ 60/1000, per i quali è possibile ottenere un esonero automatico tramite autocertificazione.
In base alla normativa attuale, la percentuale massima esonerabile è:
- fino al 60% della quota d’obbligo per la maggior parte delle aziende;
- fino all’80% per settori speciali come sicurezza, vigilanza e trasporto privato (con specifica motivazione).
Chi può richiedere l’esonero parziale
Possono presentare la domanda:
- Aziende con più di 35 dipendenti;
- Aziende che svolgono attività considerate incompatibili con l’inserimento di personale disabile (es. sicurezza, trasporto privato)
- Aziende che non possono coprire l’intera quota per cause oggettive.
In tutti i casi, l’esonero deve essere motivato da una reale impossibilità di garantire condizioni di sicurezza o idoneità al ruolo.
Come presentare la domanda di esonero parziale disabili
La richiesta va effettuata tramite il portale regionale competente (es. GEDI) seguendo la procedura telematica prevista.
L’autocertificazione per l’esonero 60×1000 va presentata esclusivamente online tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accedendo con SPID o CIE.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. L’autorizzazione definitiva avviene entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili di 30 giorni.
L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
Contributo esonerativo: quanto costa l’esonero
L’esonero non è gratuito: l’azienda deve versare un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni lavoratore disabile non assunto.
Il contributo sarà versato al Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.
Il versamento va effettuato alla Regione di residenza dell’azienda in due rate semestrali posticipate: entro 16 luglio la prima ed entro il 16 gennaio la seconda.
Cosa succede se non rispetti l’obbligo
Il mancato rispetto della Legge 68/99 comporta sanzioni amministrative significative:
- Sanzioni per mancato invio del Prospetto Informativo entro la scadenza prevista;
- Sanzioni per mancata assunzione: trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, viene applicata una sanzione per ogni giorno in cui la scopertura perdura.
Per evitare errori, è necessario agire tempestivamente: presentare la domanda di esonero, pagare l’eventuale contributo economico oppure avviare immediatamente la ricerca di candidati.
Esonero parziale e prospetto informativo disabili
Il prospetto informativo con la situazione dei dipendenti occupati va inviata entro il 31 gennaio di ogni anno presso la provincia competente.
Anche le aziende con esonero attivo devono presentarlo, indicando nella sezione dedicata l’esonero autorizzato o autocertificato.
Il prospetto non è invece richiesto quando:
- l’organico non è variato rispetto all’anno precedente;
- l’azienda non ha raggiunto la soglia per l’obbligo.
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1 – È possibile combinare più tipi di esonero?
Sì, in alcuni casi si possono cumulare l’esonero di assunzione lavoratori con disabilità con altri sgravi (come quelli per giovani o donne), purché ciascuna misura sia giustificata e autorizzata secondo normativa.
2 – Qual è la differenza tra esonero e sospensione?
La sospensione congela l’obbligo per cause temporanee (es. crisi aziendale), mentre l’esonero riduce la quota obbligatoria quando l’azienda non può assumere personale disabile in modo permanente o strutturale.